Art. 1
Capo I

Art. 1

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In vigore dal 1 gen 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO . 1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1990 resta fissato, in termini di competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990. 2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506 miliardi.
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