Art. 7
7 / 8In vigore dal 1 gen 2000
Finanziamento delle borse
1.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224))
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2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;398#art-7