Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 gen 2000
Finanziamento delle borse 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) . 2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. 3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) . 4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) . 5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) . 6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
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