Art. 2
2 / 8In vigore dal 29 dic 1989
Borse di studio per la frequenza dei corsi
di perfezionamento e delle scuole di specializzazione
1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.
Nota all':
Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;398#art-2