Convenzione›Titolo I
Art. 8
8 / 50Notificazione degli atti
In vigore dal 15 dic 1989
Notificazione degli atti
L'autorità richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale e certificata conforme, in questa lingua.
In caso contrario l'autorità richiesta notificherà l'atto al destinatario solo se questi accetterà di riceverlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-8