Art. 8 · Notificazione degli atti
ConvenzioneTitolo I

Art. 8

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Notificazione degli atti

In vigore dal 15 dic 1989
Notificazione degli atti L'autorità richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale e certificata conforme, in questa lingua. In caso contrario l'autorità richiesta notificherà l'atto al destinatario solo se questi accetterà di riceverlo.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-8