Convenzione›Titolo I
Art. 7
7 / 50Esecuzione delle commissioni rogatorie
In vigore dal 15 dic 1989
Esecuzione delle commissioni rogatorie
1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorità delle Parte richiesta applicherà 1 legge del proprio stato. Si domanda dell'autorità della Parte richiedente, la Parte richiesta può tuttavia seguire le modalità di esecuzione indicate nella commissione rogatoria, a meno che non sia contrario alla legge del proprio Stato.
La commissione rogatoria deve essere eseguita al più presto possibile.
2. Se l'autorità centrale a cui la commissione rogatoria è stata trasmessa è incompetente, provvederà a trasmetterla d'ufficio all'autorità centrale competente e ne informerà la autorità richiedente.
3. Se l'indirizzo indicato nella Commissione rogatoria non è esatto o non è conosciuto, ovvero se la persona alla quale la rogatoria si riferisce non abita all'indirizzo indicato, l'autorità richiesta provvederà a quanto necessario per identificarlo. Se l'indirizzo non viene identificato, la commissione rogatoria sarà rinviata alla Parte richiedente.
4. Su richiesta della Parte richiedente, l'autorità della Parte richiesta farà conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta lo consente.
5. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta gli atti della Parte richiedente nel caso in cui non è stato possibile dare seguito alla Commissione rogatoria, restituirà gli atti indicando motivi che hanno impedito l'esecuzione.
Storico versioni
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