Art. 6 · Commissioni rogatorie
ConvenzioneTitolo I

Art. 6

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Commissioni rogatorie

In vigore dal 15 dic 1989
Commissioni rogatorie 1. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare: a) l'autorità richiedente; b) l'autorità richiesta, se possibile; c) l'oggetto delal commissione rogatoria, gli atti da espletare; d) il precedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta; e) l'identità delle parti, degli indiziati, degli imputati, dei condannati ed eventualmente, dei loro rappresentanti; il luogo di residenza o di dimora, la nazionalità e la professione; se si tratta di materia penale, nella misura del possibile, il luogo e la data di nascita e i nomi e i cognomi dei genitori; per le persone giuridiche la denominazione e la sede legale; f) se si tratta di materia penale, sia il titolo e la descrizione del reato che le indicazioni relative alla persona lesa, e se del caso, l'ammontare del danno arrecato dall'atto commesso. 2. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve portare la data della sua formulazione, la firma ed il timbro o il sigillo ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-6