Convenzione›Titolo I
Art. 5
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In vigore dal 15 dic 1989
Lingue
1. Nell'applicazione della presente Convenzione, le autorità centrali delle Parti Contraenti impiegano nelle comunicazioni tra loro le proprie lingue ufficiale o la lingua francese.
2. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, sono redatte nella lingua della Parte richiedente e corredate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua francese.
3. La traduzione degli atti relativi alle commissioni rogatorie deve essere effettuata da un traduttore ufficialmente indicato o riconosciuto dalla Missione diplomatica o dagli uffici Consolari di una delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-5