Art. 38 · Estradizione temporanea
ConvenzioneTitolo III

Art. 38

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Estradizione temporanea

In vigore dal 15 dic 1989
Estradizione temporanea 1. Se il differimento dell'estradizione dà luogo alla prescrizione o ostacola gravemente il procedimento penale intentato dalla Parte richiedente contro la persona la cui estradizione è stata richiesta, questa potrà essere estradata temporaneamente per l'esecuzione di alcuni atti processuali su domanda motivata di questa Parte. 2. La persona temporaneamente estradata sarà riconsegnata alla Parte richiesta immediatamente dopo il compimento degli atti processuali per i quali è stata consegnata al più tardi nei tre mesi a partire dalla data di estradizione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-38