Art. 37 · Differimento dell'estradizione
ConvenzioneTitolo III

Art. 37

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Differimento dell'estradizione

In vigore dal 15 dic 1989
Differimento dell'estradizione Se la persona richiesta in estradizione è soggetta ad un procedimento penale o è stata condannata nel territorio della parte richiesta per un altro reato, l'estradizione può essere differita sino a che il procedimento penale non è finito o la pena eseguita.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-37