Art. 36 · Arresto provvisorio
ConvenzioneTitolo III

Art. 36

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Arresto provvisorio

In vigore dal 15 dic 1989
Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza, la persona da estradare ai sensi della presente Convenzione può essere arrestata anche prima di aver ricevuto la richiesta di estradizione se la Parte richiedente lo domanda riferendosi ad un mandato di cattura o una sentenza passata in giudicato nei confronti di questa persona. La richiesta di arresto provvisorio può essere trasmessa per posta, per telegramma o per telex. 2. La Parte richiedente sarà informata dell'arresto provvisorio e trasmetterà senza indugio gli atti necessari all'estradizione, conformemente all' della presente Convenzione. 3. La persona provvisoriamente arrestata sarà messa in libertà se la richiesta di estradizione non arriverà nel termine di un mese a partire dal giorno dell'arresto provvisorio che sarà stato comunicato senza indugio alla Parte richiedente.
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