Art. 33 · Richiesta di estradizione
ConvenzioneTitolo III

Art. 33

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Richiesta di estradizione

In vigore dal 15 dic 1989
Richiesta di estradizione 1. La richiesta di estradizione al fine di un procedimento penale deve essere accompagnata: a) da un mandato di cattura o da altro atto avente lo stesso valore; b) da una relazione contenente la descrizione dei fatti, la definizione del reato commesso, l'indicazione dei mezzi di prova esistenti; c) dai testi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato commesso dalla persona richiesta. 2. La richiesta di estradizione per l'esecuzione di una condanna deve essere corredata: a) dall'invio della sentenza passata in giudicato; b) dal testo delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato in questione; c) dall'indicazione della parte di pena eventualmente scontata dal condannato. 3. La richiesta di estradizione sarà accompagnata, se possibile, dalla indicazione dei connotati della persona richiesta, dalla sua fotografia, dalle sue impronte digitali e dalle informazioni concernenti la sua nazionalità, la sua situazione personale, familiare e patrimoniale e il luogo di dimora, a meno che queste informazioni non siano già menzionate nella sentenza o nel mandato di cattura. 4. Gli atti menzionati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono essere muniti del timbro o sigillo ufficiale delle autorità competenti a rilasciarli. 5. La richiesta di estradizione ed i documenti allegati saranno trasmessi per via diplomatica e dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta e in lingua francese. 6. La Parte richiedente non è tenuta ad unire alla richiesta di estradizione le prove sulla colpevolezza della persona la cui estradizione è richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-33