Art. 32 · Atti contro l'aviazione civile e atti di terrorismo
ConvenzioneTitolo III

Art. 32

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Atti contro l'aviazione civile e atti di terrorismo

In vigore dal 15 dic 1989
Atti contro l'aviazione civile e atti di terrorismo Salvo quanto previsto nelle disposizioni dell', non può essere rifiutata l'estradizione delle persone che hanno commesso atti contro la sicurezza dell'aviazione civile ai sensi delle disposizioni della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, aperta alla firma il 16.12.1970 a l'Aja, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l'aviazione civile, aperta alla firma il 23.9.1971 a Montreal, e la Convenzione per la repressione delle infrazioni contro le persone che godono di una protezione internazionale, aperta alla firma il 14.12.1973 a New York nonché delle persone che hanno commesso atti la cui punizione è prevista da altre Convenzioni Internazionali contro il terrorismo delle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca sono o saranno Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-32