Art. 30 · Obbligo di estradizione
ConvenzioneTitolo III

Art. 30

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Obbligo di estradizione

In vigore dal 15 dic 1989
Obbligo di estradizione 1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra Parte, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono imputate o sono state condannate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte. 2. Saranno soggette all'estradizione: a) le persone che sono imputate di reati per infrazioni punite dalle leggi delle Parti contraenti con una pena privativa della libertà personale il cui massimo e almeno un anno; b) le persone che per reati puniti dalle leggi delle Parti contraenti sono state condannate definitivamente dai tribunali della Parte richiedente ad una pena privativa della libertà personale di almeno sei mesi, sempre che il periodo della pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi. 3. Se la richiesta di estradizione riguarda più reati, per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni relative all'ammontare della pena, indicate nel paragrafo precedente, la Parte richiesta può concedere l'estradizione per tutti i reati.
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