Art. 3 · Definizioni
ConvenzioneTitolo I

Art. 3

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Definizioni

In vigore dal 15 dic 1989
Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "materia civile" comprende parimenti le materie del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "autorità giudiziaria" designa ogni autorità statale delle Parti contraenti che, secondo la legge del proprio Stato, sia competente nei procedimenti previsti dalla preente Convenzione. 3. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "autorità centrale" designa, per la Repubblica Italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Socialista Cecoslovacca, gli uffici del Procuratore Generale della Repubblica Socialista Cecoslovacca, il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista Ceca e il Ministero della Giustizia Slovacca.
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