Art. 23 · Sentenze da riconoscere ed eseguire
ConvenzioneTitolo II

Art. 23

23 / 50

Sentenze da riconoscere ed eseguire

In vigore dal 15 dic 1989
Sentenze da riconoscere ed eseguire Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte: a) le sentenze emesse materia civile; b) le transazioni concluse in materia civile; c) le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-23