Convenzione›Titolo II
Art. 23
23 / 50Sentenze da riconoscere ed eseguire
In vigore dal 15 dic 1989
Sentenze da riconoscere ed eseguire
Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte:
a) le sentenze emesse materia civile;
b) le transazioni concluse in materia civile;
c) le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-23