Art. 19 · Esecuzione delle sentenze concernenti le spese di procedura
ConvenzioneTitolo I

Art. 19

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Esecuzione delle sentenze concernenti le spese di procedura

In vigore dal 15 dic 1989
Esecuzione delle sentenze concernenti le spese di procedura 1. Se la persona dispensata conformemente all' della presente Convenzione della "cautio judicatum solvi" è condannata con una sentenza passata in giudicato emessa da un'autorità giudiziaria dell'una delle Parti contraenti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita su proposta dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. 2. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformità dell' della presente Convenzione. 3. L'autorità giudiziaria deliberante sull'esecuzione conformemente al primo autografo del presente articolo si limiterà ad accertare se la sentenza sulle spese è diventata esecutiva.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-19