Convenzione›Titolo I
Art. 18
18 / 50Dispensa della "cautio judicatum solvi"
In vigore dal 15 dic 1989
Dispensa della "cautio judicatum solvi"
Ai cittadini di una delle Parti che compaiono davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte e aventi la residenza o la dimora nel territorio di una delle due Parti non potrà essere imposta alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura in ragione sia della loro qualità di stranieri, sia del difetto di residenza o di soggiorno nel territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-18