Art. 17 · Protezione dei testimoni e dei periti
ConvenzioneTitolo I

Art. 17

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Protezione dei testimoni e dei periti

In vigore dal 15 dic 1989
Protezione dei testimoni e dei periti 1. Nessun testimonio o nessun perito qualunque sia la sua nazionalità che, in seguito ad una citazione dell'autorità della Parte richiedente, compare davanti a questa autorità, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna altra restrizione della propria libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte istante. 2. Se la Parte istante notifica al testimonio o al perito che la sua presenza non è più necesaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di questa notificazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non potrà lasciare il territorio della Parte contraente istante per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo averlo lasciato, è ritornato volontariamente sui territorio della Parte istante. 3. Il testimonio o il perito citato a comparire ha diritto al rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno, oltre ad una indennità, ed il perito ha diritto anche agli onorari per la perizia. Sarà fatta menzione nella convocazione delle idennità alle quali la persona citata a comparire ha diritto. A richiesta sarà versato un anticipo sulle spese. 4. Una persona che dimori sul territorio di una delle Parti contraenti e la cui audizione debba essere fatta presso l'autorità giudiziaria dell'altra Parte in qualità di testimone o di perito non è obbligata a comparire in seguito alla convenzione fatta da questa autorità; la citazione a comparire non deve, quindi, contenere alcuna clausola comminatoria per il caso di non comparizione.
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