Art. 16 · Rifiuto dell'assistenza giudiziaria
ConvenzioneTitolo I

Art. 16

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Rifiuto dell'assistenza giudiziaria

In vigore dal 15 dic 1989
Rifiuto dell'assistenza giudiziaria Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti: a) quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico; b) quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza è richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-16