Convenzione›Titolo I
Art. 16
16 / 50Rifiuto dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 15 dic 1989
Rifiuto dell'assistenza giudiziaria
Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti:
a) quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico;
b) quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza è richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-16