Convenzione›Titolo I
Art. 12
12 / 50Validità degli atti pubblici
In vigore dal 15 dic 1989
Validità degli atti pubblici
Gli atti che sono considerati documenti pubblici sul territrorio di una delle Parti contraenti hanno, in applicazione della presente Convenzione, forza provante di atti pubblici anche sul territorio dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-12