Art. 11 · Trasmissione di atti di stato civile
ConvenzioneTitolo I

Art. 11

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Trasmissione di atti di stato civile

In vigore dal 15 dic 1989
Trasmissione di atti di stato civile Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra senza alcuna spesa gli atti e gli estratti di atti di stato civile così come altri atti sullo stato e la capacità delle persone se questi atti sono richiesti per corredare una procedura giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-11