Art. 1
1 / 3In vigore dal 9 nov 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-10-09;361#art-1