Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 nov 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.
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