Art. 1
1 / 4In vigore dal 9 nov 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-10-09;360#art-1