Art. 19 · FUNZIONI PUBBLICHE
Convenzione

Art. 19

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FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 6 set 1989
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: (i) abbia la nazionalità di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-19