Convenzione
Art. 7
7 / 31UTILI DELLE IMPRESE
In vigore dal 6 set 1989
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga o non abbia svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono disponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili:
a) alla stabile organizzazione; o
b) alle vendite di merci identiche o analoghe a quelle vendute o derivino da attività identiche o analoghe a quelle esercutate per mezzo di detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile oraganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sotenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, non sarà concessa alcuna deduzione per gli ammontari pagati o imputati (in maniera diversa dal rimborso di spese effettive) dalla stabile oraganizzazione alla sede centrale dell'impresa o a qualsiasi altro suo ufficio, sotto forma di:
a) cononi, compensi o altre retribuzioni analoghe per l'uso di brevetti o altri diritti;
b) provvigioni per servizi specifici prestati o per direzione; e
c) intressi o danaro dato in prestito alla stabile organizzazione ad eccezione del caso di un istituto bancario.
5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per provedere diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatemente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-7