Art. 31 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 31

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DENUNCIA

In vigore dal 6 set 1989
DENUNCIA La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. ma ciascuno Stato contraente può denunciarla entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, dandone preavviso scritto all'altro Stato contraente per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in Italia: con riferimento alle imposte italiane per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; b) in Pakistan: con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che inziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 1984, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Islamica del Pakistan Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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