Art. 30 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 30

30 / 31

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 6 set 1989
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Jslamabad non appena possibile. 2. la Convenzione entrerà in vigore dallo scambio degli strumenti di retifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Italia: con riferimento alle imposte italiane, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui scambio degli strumenti di ratifica ha luogo b) in Pakistan: con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo. 3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo tra il pakistan e l'Italia, firmato l'8 giugno 1978, cesserà di avere effetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-30