Art. 27 · AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Convenzione

Art. 27

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 6 set 1989
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-27