Convenzione
Art. 23
23 / 31ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 6 set 1989
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Per quanto concerne il Pakistan:
Se un residente del Pakistan possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Pakistan, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all' della presente Convenzione, può includere nel reddito complessivo assoggettato alle citate imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tale caso, il Pakistan deve dedurre dalle imposte così calcolate la imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammotare della deduzione non può eccedere quello cui si sarebbe pervenuti applicando l'aliquota media di tale imposta al reddito doppiamente tassato.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Pakistan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Pakistan, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nelle proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-23