Art. 20 · STUDENTI E APPRENDISTI
Convenzione

Art. 20

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STUDENTI E APPRENDISTI

In vigore dal 6 set 1989
STUDENTI E APPRENDISTI 1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualità di studente presso un'università, istituto superiore o altro istituto d'istruzione o in qualità di apprendista è esente da imposizione in detto Stato contraente dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini. 2. Una persona fisica che era residente in uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente, unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o in base ad un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e c) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente semprechè tale attività sia attinente ai suoi studi, ricerche e apprendistato. 3. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualità di apprendista allo scopo di acquisire esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente, semprechè tali attività siano attinenti ai suoi studi o apprendistato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-20