Convenzione
Art. 18
18 / 31PENSIONI
In vigore dal 6 set 1989
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-18