Art. 1 · I SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

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I SOGGETTI

In vigore dal 6 set 1989
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: I SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-c-1