Art. 20 · STUDENTI ED APPRENDISTI
Convenzione

Art. 20

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STUDENTI ED APPRENDISTI

In vigore dal 6 set 1989
STUDENTI ED APPRENDISTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al sono scopo di compiervi i suo studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve prestazioni personali temporenee in detto altro Stato non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali prestazioni personali siano connesse con i suoi studi o la propria formazione professionale o che le remunerazioni di tali prestazioni costituiscano un'integrazione delle risorse necessarie a sopperire alle spese di mantenimento.
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