Art. 19 · PROFESSORI E INSEGNANTI
Convenzione

Art. 19

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PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 6 set 1989
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione e chè residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-19