Art. 16 · ARTISTI E SPORTIVI
Convenzione

Art. 16

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ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 6 set 1989
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni dell', i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui detta attività sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni, gli utili, gli stipendi, i salari o gli altri redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il soggiorno nel primo Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o organismo non avente scopo di lucro. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da prestazioni personali in uno Stato contraente degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito, nonostante le disposizioni degli , è imponibile soltanto nell'altro Stato contraente se la suddetta persona è finanziata essenzialmente con, fondi pubblici di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o se la suddetta persona è un organismo non avente scopo di lucro.
Storico versioni

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