Art. 14 · SERVIZI PERSONALI
Convenzione

Art. 14

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SERVIZI PERSONALI

In vigore dal 6 set 1989
SERVIZI PERSONALI 1. Salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo in detto Stato a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b)le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. L'espressione "servizi professionali" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312#art-c-14