Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 5 set 1989
1. Allorchè le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti constatino che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle disposizioni interne, esse possono chiedere alle Autorità competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti: a) avvertimento; b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione è stata commessa. 2. Le Autorità competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorità richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.
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