Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
27 articoli
Accordo
Art. 1 ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro s Art. 2 Articolo 2 Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tr Art. 3 Articolo 3 1. L'autorizzazione ad effettuare i trasporti internazionali di merci consente Art. 4 Articolo 4 1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingent Art. 5 Articolo 5 1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica di Cipro che circol Art. 6 Articolo 6 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 sono di due tipi: a) autorizzazioni Art. 7 Articolo 7 Le autorizzazioni di cui al presente Accordo devono essere vidimate, all'ingres Art. 8 Articolo 8 1. I veicoli adibiti al trasporto di merci devono essere idonei al trasporto da Art. 9 Articolo 9 I trasportatori, i conducenti, e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i vei Art. 10 Articolo 10 I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle parti Contraenti non s Art. 11 Articolo 11 1. Ciascuna Parte Contraente autorizza l'ingresso nel suo territorio degli aut Art. 12 Articolo 12 1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono import Art. 13 Articolo 13 Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senz Art. 14 Articolo 14 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo già importato Art. 15 Articolo 15 1. I trasportatori di una delle Parti Contraenti che effettuano il trasporto n Art. 16 Articolo 16 I conducenti sono tenuti ad esibire i documenti che, in conformità alle dispos Art. 17 Articolo 17 Le Autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, Art. 18 Articolo 18 1. Allorchè le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti constatino ch Art. 19 Articolo 19 1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali siano le au Art. 20 Articolo 20 I veicoli utilizzati per i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al Art. 21 Articolo 21 1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i tr Art. 22 Articolo 22 Tutte le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del pre Art. 23 Articolo 23 Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica l'esecuzione di impegni a Art. 24 Articolo 24 1. Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le Parti Contraent Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360