Art. 1
1 / 3In vigore dal 5 set 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLCIA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;307#art-1