Convenzione 2›Parte III
Art. XXVI
60 / 60Testi facenti fede
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XXVI
Testi facenti fede
I testi della presente convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato la presente convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma.
FATTO a Londra, il tredici marzo millenovecentottantasei.
Storico versioni
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