Art. XXVI · Testi facenti fede
Convenzione 2Parte III

Art. XXVI

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Testi facenti fede

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XXVI Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato la presente convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma. FATTO a Londra, il tredici marzo millenovecentottantasei.
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