Art. XXV · Notifica da parte del depositario
Convenzione 2Parte III

Art. XXV

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Notifica da parte del depositario

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
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