Convenzione 2›Parte III
Art. XXV
59 / 60Notifica da parte del depositario
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XXV
Notifica da parte del depositario
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-xxv