Convenzione 2›Parte III
Art. XVIII
52 / 60Ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XVIII
Ratifica, accettazione o approvazione
La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite non oltre il 30 giugno 1986, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-xviii