Art. XIV · Disposizioni amministrative
Convenzione 2Parte II

Art. XIV

48 / 60

Disposizioni amministrative

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XIV Disposizioni amministrative Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del segretariato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-xiv