Convenzione 1›Parte PRIMA
Art. 8
8 / 60Controversie e denunce
In vigore dal 4 giu 1989
Controversie e denunce
1) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinché decida in merito.
2) Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, può rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e può rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-8