Art. 33 · Durata, proroga e fine della convenzione
Convenzione 1Parte TERZA

Art. 33

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Durata, proroga e fine della convenzione

In vigore dal 4 giu 1989
Durata, proroga e fine della convenzione 1) La presente convenzione restera in vigore fino al 30 giugno 1991, a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtù dell' o da una nuova convenzione negoziata in virtù dello stesso articolo. 2) Il consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1991 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente convenzione lo comunicheranno al consiglio e cesseranno di essere parte della presente convenzione a decorrere dall'inizio del periodo di proroga. 3) Il consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite. 4) Allo scadere della presente convenzione, il consiglio continua ad esistere per il tempo necessario a procedere alla liquidazione, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni necessari a tal uopo. 5) Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-33