Art. 28 · Entrata in vigore
Convenzione 1Parte TERZA

Art. 28

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Entrata in vigore

In vigore dal 4 giu 1989
Entrata in vigore 1) la presente convenzione entrerà in vigore il 1 luglio 1986 se, al 30 giugno 1986, governi che dispongono di almeno il 60% dei voti indicati nell'allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria. 2) Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore fra essi o potranno adottare qualsiasi altra decisione imposta dalla situazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-28