Convenzione 1›Parte TERZA
Art. 28
28 / 60Entrata in vigore
In vigore dal 4 giu 1989
Entrata in vigore
1) la presente convenzione entrerà in vigore il 1 luglio 1986 se, al 30 giugno 1986, governi che dispongono di almeno il 60% dei voti indicati nell'allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.
2) Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore fra essi o potranno adottare qualsiasi altra decisione imposta dalla situazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-28