Convenzione 1›Parte TERZA
Art. 26
26 / 60Applicazione provvisoria
In vigore dal 4 giu 1989
Applicazione provvisoria
Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria.
Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-26