Art. 26 · Applicazione provvisoria
Convenzione 1Parte TERZA

Art. 26

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Applicazione provvisoria

In vigore dal 4 giu 1989
Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-26