Art. 22 · Disposizioni economiche
Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 22

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Disposizioni economiche

In vigore dal 4 giu 1989
Disposizioni economiche Per garantire l'approvvigionamento di grano e di altri cereali dei membri importatori nonché sbocchi per il grano e gli altri cereali dei membri esportatori a prezzi equi e stabili, il consiglio esamina in tempo opportuno la possibilità di negoziare un nuova accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale, che potrebbe contenere disposizioni economiche. Se risulta che il negoziato possa avere esito positivo, il consiglio invita il segretario generale dell'UNCTAD a convocare una conferenza di negoziazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-22