Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 21
21 / 60Disposizioni finanziarie
In vigore dal 4 giu 1989
Disposizioni finanziarie
1) Le spese delle delegazioni al consiglio e dei rappresentanti
presso i suoi comitati e sottocomitati sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per annata agricola è fissata in proporzione del numero di voti di cui dispone, fissato nell'allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell'allegato, essendo inteso che il numero d voti assegnato a ciascun membro è adattato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo II, in funzione della composizione del consiglio alla data in cui viene adottato il bilancio dell'annata agricola considerata.
2) Durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio vota il proprio bilancio per il periodo che termina il 30 giugno 1987 e fissa la quota di ciascun membro.
3) Il consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni annata agricola, vota il proprio bilancio per l'annata agricola successiva e fissa la quota di ciascun membro per tale annata.
4) La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell' è fissata dal consiglio in base al numero di voti che gli sarà assegnato, conformemente alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 dell' e al periodo restante dell'annata agricola; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri per l'annata agricola in corso non sono modificate.
5) Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione.
6) Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorerre dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento integrale della quota.
7) Un membro di cui siano stati sospesi i diritti di voto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti nè esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente convenzione, salvo decisione del consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota e ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente convenzione.
8) Il consiglio pubblica, nel corso di ciascuna annata agricola, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l'annata agricola precedente.
9) Prima del suo scioglimento, il consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e dispone dei propri archivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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