Art. 16 · Sottocomitato per la situazione del mercato
Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 16

16 / 60

Sottocomitato per la situazione del mercato

In vigore dal 4 giu 1989
Sottocomitato per la situazione del mercato 1) Il comitato esecutivo istituisce un sottocomitato per la situazione del mercato, composto dai rappresentanti di non più di 6 membri esportatori e di non più di 6 membri importatori. Il presidente del sottocomitato è designato dal comitato esecutivo. 2) Il sottocomitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il sottocomitato tiene conto, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del consiglio. 3) Il sottocomitato completa gli orientamenti forniti dal consiglio, per facilitare al segretario l'esecuzione dei compiti previsti all'. 4) Il sottocomitato compie uno sforzo particolare per consentire ad altri membri del consiglio di partecipare alle sue discussioni, qualora interessino problemi che, come quelli relativi alle loro politiche nazionali in materia di cereali o, in particolare nel caso dei paesi in via di sviluppo, quelli relativi ai loro fabbisogni d'importazione, mettono direttamente in giuoco gli interessi di tali membri. I membri del consiglio che non siano membri del sottocomitato possono assistere alla sue riunioni in qualità di osservatori. 5) Il sottocomitato formula dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione e su qualunque problema il consiglio o il comitato esecutivo possa rinviargli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-16